(1)L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12 quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.