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Articolo 20 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Sanzioni disciplinari

Dispositivo dell'art. 20 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. 1) l'avvertimento;
  2. 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
  3. 3) la cancellazione dall'albo.

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