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Articolo 57 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Sanzioni accessorie

Dispositivo dell'art. 57 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

[La condanna alla reclusione importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste dagli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista dall'art. 2641 del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni.] (2)

[Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale.] (2)

[La condanna all'arresto o al pagamento di una multa per somma superiore a un milione di lire importa: 1) la cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un periodo di due anni; 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno; 3) la decadenza da incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria e da uffici onorari e l'esclusione fino a cinque anni da tali incarichi o uffici; 4) l'incompatibilità con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie; 5) la decadenza dall'agevolazione di non prestare cauzione; 6) la decadenza da agevolazioni concesse dall'amministrazione in relazione alla tenuta della contabilità e ad altri obblighi formali; 7) la decadenza dagli uffici di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione fino a cinque anni dagli uffici stessi; 8) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa.] (2)

L'applicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore a lire dieci milioni importa:

  1. 1) la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un anno;
  2. 2) l'incompatibilità con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie;
  3. 3) la decadenza dall'ufficio di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione per un anno dall'ufficio stesso.

[L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nello art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.] (1)(3)

Note

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in GU 1a s.s. n. 191 del 21.07.1976), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative norme dispongono:
a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta;
b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973;
c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltrechè per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973;
d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, e' tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perchè possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati".
(2) Comma abrogato dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1982, n.516.
(3) Comma abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

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