Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471
[Sono punite con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila:
- 1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con i dati incompleti o non veritieri;
- 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
- 3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;
- 4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.]