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Articolo 3 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche

Dispositivo dell'art. 3 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Spiegazione dell'art. 3 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

In base al primo comma dell’art. 3 del d.p.r. 600/73 le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 51 Tuir, sono tenute, anche in assenza di specifici obblighi di legge, a compilare e a mantenere, per il periodo specificato nell'art. 22 (cioè fino a conclusione del procedimento di accertamento fiscale), i seguenti documenti contabili: il bilancio di esercizio, che include lo stato patrimoniale e il conto economico per l’anno fiscale corrispondente; l’ "apposito prospetto" nel quale indicare i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa, qualora non risultassero da bilancio (in alternativa).
Il secondo comma dell’articolo in commento pone una deroga alle prescrizioni contenute nel comma precedente, relativamente ai soggetti che beneficiano dei regimi di contabilità semplificata.
Il comma 3 del presente articolo impone ai contribuenti l’obbligo di conservare, per la durata indicata dall’art. 43, i seguenti documenti: le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, i pagamenti effettuati in relazione alla dichiarazione dei redditi e alle spese deducibili o detraibili e qualsiasi altro documento previsto dai modelli di dichiarazione.
Questi ultimi documenti devono essere presentati, su richiesta, all’Ente fiscale competente.

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