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Articolo 10 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

(L. 7 dicembre 2000, n. 383)

[Aggiornato al 06/12/2017]

Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni

Dispositivo dell'art. 10 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

[2. Comma abrogato dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.]

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