[1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalitā di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, č autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietā sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.]