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Articolo 14 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

(L. 7 dicembre 2000, n. 383)

[Aggiornato al 06/12/2017]

Osservatori regionali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 14 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

Articolo abrogato dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalitā di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, č autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietā sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.]

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