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Articolo 15 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

Lavoro straordinario

Dispositivo dell'art. 15 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all’art. 14, comma 1, lettera a) e b) salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
  • del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
  • del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
  • del 60% in una delle festività indicate nell’art. 16 o nella giornata di domenica, in caso di professione di una religione che preveda la solennizzazione in giornata diversa dalla domenica questa giornata sarà assoggetta alla disciplina del lavoro domenicale.
4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%.
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

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Cliente chiede
giovedģ 27/06/2024
“Buongiorno, vorrei avere chiarimenti in merito a:

1- Alla badante NON convivente che NON ha usufruito (richiesto) delle ore di permesso retribuite (12 ore) queste LE VANNO COMUNQUE CONTEGGIATE E PAGATE NELLA BUSTA PAGA?
2- Alla badante NON convivente, ASSUNTA AD ORE (x 24 ore settimanali), quando vanno considerate le ore come straordinario?
3- Badante non convivente che assiste UNA persona Autosufficiente e UNA NON Autosufficiente, le va riconosciuto l'indennizzo?
4 - La maggiorazione delle giornate di festività nazionali sono da considerarsi come le maggiorazioni delle domeniche?
Ringrazio”
Consulenza legale i 08/07/2024
1. Permessi retribuiti per badante non convivente
Il CCNL per il lavoro domestico non prevede alcuna indennità sostitutiva nel caso di ore di permesso non godute. I permessi retribuiti vengono riconosciuti solo se effettivamente richiesti e usufruiti dalla lavoratrice.

2. Straordinari per badante non convivente assunta ad ore

Per quanto riguarda lo straordinario, bisogna fare riferimento all’art. 15 del CCNL, secondo il quale “È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all’art. 14, comma 1, lettera a) e b) salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate”.
Pertanto, le ore di lavoro straordinario che danno diritto a una maggiorazione della retribuzione non sono quelle che eccedono le ore di lavoro previste dal contratto di lavoro (24 ore settimanali), ma quelle che eccedono i limiti massimi di lavoro stabiliti dal CCNL (40 ore per la badante non convivente).

Al comma 3 si prevede, inoltre, che lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
  • del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
  • del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
  • del 60% in una delle festività indicate nell’art. 16 o nella giornata di domenica, in caso di professione di una religione che preveda la solennizzazione in giornata diversa dalla domenica questa giornata sarà assoggetta alla disciplina del lavoro domenicale.
Infine, al comma 4 è previsto che le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%.

3. Indennizzo per assistenza a persone non autosufficienti
L’art. 34, comma 4, del CCNL prevede un'indennità aggiuntiva solo per il lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) che assista più di una persona non autosufficiente. L’indennità aggiuntiva va quindi corrisposta solo se la badante deve occuparsi di più di una persona non autosufficiente e solo se inquadrata nei livelli indicati.
Peraltro, l’indennità viene assorbita nel caso si sia già concordata una paga oraria o mensile superiore a quella sindacale e non deve più essere corrisposta al venir meno della condizione prevista, ovvero se viene a mancare uno dei due assistiti.

4. Domeniche e maggiorazione delle festività nazionali
Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, “il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto”.

Per quanto riguarda le festività, è necessario fare riferimento all’art. 16 del CCNL che al comma 1 indica le giornate considerate festive.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.

Al comma 2 si precisa che per il rapporto ad ore le festività verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
Secondo il comma 3, in caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.

Infine, in caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.