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Articolo 21 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Atto costitutivo e statuto

Dispositivo dell'art. 21 Codice del terzo settore

1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalitą civiche, solidaristiche e di utilitą sociale perseguite; l'attivitą di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalitą giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalitą perseguite e l'attivitą di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

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Consulenze legali
relative all'articolo 21 Codice del terzo settore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. C. chiede
martedģ 03/10/2023
“Buongiorno, vostro Cliente affezionato.<br />
<br />
Un quesito che rigurda il Rotary Club. Sono socio di un Club Rotary che vorrebbe adeguare lo statuto tipo a quello degli enti ETS terzo settore. Un problema: il Rotary è un Club non più esclusivo ma dove non pèossono accedere tutti per via delle Classifiche Es.: se c'è un medico ortopedico non ne potrebbe entrare un altro. Mantenendo queste regole di accesso è possibile diventare ETS ? Ovviamente nessuna discriminazione per religione, razza, sesso..ecc.ecc.<br />
Grazie<br />
Consulenza legale i 09/10/2023
Gli enti del terzo settore devono esercitare, in via esclusiva o principale, almeno un’attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; a tal proposito, l’art. 5 del codice terzo settore elenca una lunga lista di attività di interesse generale, aggiornabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Codice riconosce, inoltre, la possibilità di svolgere “attività diverse” rispetto a quelle definite dall’elenco, purché vengano rispettate due condizioni: l’atto costitutivo o lo statuto devono consentire l’esercizio di tali attività e le stesse devono considerarsi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Per quanto concerne il patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del codice terzo settore questo deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Valutata preventivamente la rispondenza dell’associazione di cui al quesito ai requisiti sopra specificati, non si vedono ostacoli all’imposizione di determinate condizioni ai fini dell’accesso all’ente di nuovi associati.
L’art. 21 del Codice del Terzo Settore, infatti, demanda all’atto costitutivo l’eventuale definizione di requisiti per l'ammissione di nuovi associati, purché ciò avvenga secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
La procedura di ammissione, a sua volta, è disciplinata dall'art. 23 del codice terzo settore, il quale conferisce all'atto costitutivo e allo statuto la possibilità di disporre procedure differenti.
La dottrina ritiene che la definizione nell'atto costitutivo o nello statuto dei criteri per l'ammissione non attribuisce un diritto soggettivo dell'aspirante all'ammissione all'ente, ma soltanto un interesse legittimo al rispetto delle regole sostanziali e procedurali fissate.
Sarebbe invalida, invece, una clausola statutaria che rimettesse l'ammissione o meno all'arbitrio degli amministratori.

Tanto premesso, non ritenendo discriminatori i criteri per l'ammissione all'ente così come descritti, si ritiene che si possa procedere nel senso di trasformare l'associazione in ente del terzo settore.