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Articolo 17 Codice della protezione civile

(D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

[Aggiornato al 14/07/2024]

Sistemi di allertamento

Dispositivo dell'art. 17 Codice della protezione civile

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:

  1. a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
  2. b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21(1).

2-bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259(2).

3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis(3), sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:

  1. a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;
  2. b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
  3. c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.
(2) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.
(3) Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.

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