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Articolo 16 Codice della protezione civile

(D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

[Aggiornato al 14/07/2024]

Tipologia dei rischi di protezione civile

Dispositivo dell'art. 16 Codice della protezione civile

1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale(1).

2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali(2).

3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4 e, successivamente, dall'art. 15, comma 1 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.
(2) Il comma 2 era stato modificato dall'art. 6, comma 1 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63; successivamente, è stato ripristinato il testo già in vigore dal 10-8-2022 a seguito della soppressione del comma 1 dell'art. 6 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, che disponeva la modifica del comma 2 del presente articolo, ad opera della L. 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del D.L. medesimo.

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