Cass. pen. n. 1142/2017
Affinché sia integrato il reato di occultamento di cadavere non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita, essendo invece sufficiente che l'agente, ragionevolmente ipotizzata l'imminente morte della vittima, depositi il suo corpo in modo tale da renderne non immediato il ritrovamento, ancorché la morte sopraggiunga - senza che vi sia stata una sostanziale modifica della situazione delle cose anteriormente al rinvenimento - in un momento successivo all'avvenuto abbandono.
Cass. pen. n. 32038/2013
Il discrimine tra la sottrazione e l'occultamento di cadavere va individuato nelle modalità del nascondimento, tali da rendere il rinvenimento del corpo tendenzialmente impossibile nel primo caso, altamente probabile, sia pure a mezzo di una ricerca accurata, nel secondo.
Cass. pen. n. 8748/2011
L'integrazione del reato di occultamento di cadavere non richiede che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente la sistemazione del cadavere in modo tale da ritardarne il ritrovamento per un tempo apprezzabile. (Fattispecie di collocamento parziale del cadavere all'interno di una macchia di rovi posta in zona isolata).
Cass. pen. n. 11327/1993
Perché possa integrarsi il reato di occultamento di cadavere non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita ma occorre solo che essa sia intenzionalmente diretta a realizzare l'occultamento del cadavere; perciò il trasporto in un posto nascosto del corpo di una persona che sta per morire al fine di occultarne il cadavere costituisce il delitto previsto dall'art. 412 c.p., anche se la morte avviene dopo l'occultamento.
Cass. pen. n. 1119/1990
Il delitto di cui all'art. 412 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica in conseguenza dell'azione del colpevole un evento costituente occultamento, e, dunque, ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti.
Cass. pen. n. 3235/1987
Perché sussista il reato di occultamento, ai sensi dell'art. 412 c.p., non è necessario che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardare per un tempo apprezzabile il ritrovamento.
Cass. pen. n. 5819/1981
Elemento differenziale del delitto di occultamento di cadavere da quello di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere è che il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia deliberatamente operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito, senza, peraltro, che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardarne per un tempo apprezzabile il ritrovamento.
Cass. pen. n. 742/1969
Il delitto di occultamento si distingue da quello di soppressione di cadavere per la precarietà del nascondimento, onde l'occultamento definitivo costituisce soppressione del cadavere. Nel primo reato, pur sussistendo la consumazione sin dalla prima apparizione dell'evento, questo si riproduce di momento in momento (ciclo consumativo) finché l'agente non abbia adempiuto al dovere di far cessare lo stato antigiuridico o lo stesso non sia comunque cessato; il delitto assume pertanto la forma del reato permanente. La soppressione di cadavere, invece, è reato istantaneo con effetti permanenti, perché si consuma non appena il cadavere sia reso definitivamente introvabile. I due delitti di occultamento e soppressione di cadavere, differenti nella forma e nella struttura, sono tuttavia accomunati dall'identità di oggetto giuridico e materiale, in un rapporto di continenza, per cui la soppressione del cadavere ha già insito un certo nascondimento attraverso il quale è passata. Pertanto, se i relativi fatti sono commessi dallo stesso soggetto attivo il quale, perdurando l'occultamento del cadavere, lo sopprime, è configurabile un unico reato progressivo.