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Articolo 703 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Accertamenti del procuratore generale

Dispositivo dell'art. 703 Codice di procedura penale

1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4.

2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis(1).

3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.

5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell’interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all’interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L’interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L’atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all’interrogatorio l’interessato e il difensore quando ne fanno richiesta. Il consenso all’estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall’articolo 717, comma 2-bis.
[omissis]

__________________

(1) Comma modificato dall'art. 40, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La disposizione in esame, da un lato, è diretta a disciplinare gli adempimenti spettanti al procuratore generale e, dall'altro, garantisce il diritto di difesa dell'estradando in questa fase.

Spiegazione dell'art. 703 Codice di procedura penale

Il procedimento di estradizione passiva si compone di una fase preliminare in cui il Ministro della giustizia riceve la domanda di estradizione. Nello specifico, il comma 1 dell’art. 703 c.p.p. stabilisce che il Ministro della Giustizia, quando ritiene di non respingere la domanda di estradizione, entro trenta giorni dal suo ricevimento, la trasmette al procuratore generale presso la Corte d’Appello competente a norma del comma 4 dell’art. 704 del c.p.p..

Ai sensi del comma 2 (modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022), salvo che l’interessato sottoposto a misura coercitiva sia stato già sentito dinanzi al Presidente della Corte di Appello in sede di convalida ex art. 717 del c.p.p., il procuratore generale presso la Corte d'Appello – una volta ricevuta la domanda di estradizione dal Ministro della Giustizia – deve disporre la comparizione personale dell’estradando per compiere una serie di accertamenti:
  1. innanzitutto, egli deve provvedere all’identificazione dell’interessato;
  2. inoltre, il procuratore generale deve procedere all’interrogatorio dell’estradando;
  3. ancora, dopo averlo informato sulle conseguenze, il procuratore generale procede a raccogliere il consenso dell’interessato all’estradizione o la rinuncia al principio di specialità (principio espresso dall’art. 699 del c.p.p., per il quale la concessione dell’estradizione è subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa, l’estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale, né consegnato ad altro Stato).

L’atto deve essere compiuto alla necessaria presenza del difensore (d’ufficio o nominato di fiducia dall'estradando), il quale deve essere avvisato almeno 24 ore prima. Infatti, il consenso all’estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.

A tal riguardo, si precisa che la procedura di estradizione ha un carattere misto, comprendendo una fase amministrativa e una fase giurisdizionale. La garanzia giurisdizionale si concretizza nel fatto che la Corte d’Appello deve controllare e verificare la presenza dei requisiti stabiliti dalla legge. Tuttavia, se l’interessato presta il consenso all’estradizione, c’è la rinuncia al giudizio dinanzi alla Corte d’Appello (cd. estradizione consensuale o semplificata). In questo caso, si conferisce rilevanza alla volontà dell’estradando, in una chiara ottica di economia processuale e, dunque, di snellimento delle tempistiche.

Peraltro, a seguito della riforma Cartabia, il comma 2 ora prevede che, nei casi previsti dalla legge, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Inoltre, il procuratore generale può anche autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore, quando essi ne facciano richiesta.

Il comma 3 stabilisce che il procuratore generale possa richiedere all’autorità straniera la documentazione e le informazioni ritenute necessarie al fine di valutare la domanda.

A norma del comma 4, entro trenta giorni dalla data di trasmissione della domanda da parte del Ministro, il procuratore generale deve presentare la propria requisitoria alla Corte d’Appello. Il comma 5 precisa che la requisitoria deve essere depositata, insieme agli atti e alle cose sequestrate, nella cancelleria della Corte d’Appello. A cura della cancelleria, l’avviso di deposito viene notificato all’interessato, al suo difensore (e, se è intervenuto, al rappresentante dello Stato richiedente). I soggetti interessati hanno dieci giorni dalla notifica per prendere visione della documentazione depositata e presentare memorie.

Massime relative all'art. 703 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12520/2020

In materia di estradizione per l'estero, la violazione delle modalitā di formulazione della requisitoria del procuratore generale, previste dall'art. 703, quinto comma, cod. proc. pen., non produce alcuna nullitā. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva lamentato l'omesso deposito della requisitoria). (Rigetta, App. Lecce, 25 ottobre 2007).

Cass. pen. n. 18975/2006

In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza del termine previsto dall'art. 703, comma quinto c.p.p. per la notificazione all'estradando del deposito della requisitoria del procuratore generale non č causa di nullitā.

Cass. pen. n. 3675/1992

In materia di estradizione, il termine per la notifica della richiesta del procuratore generale, previsto dall'art. 703, quinto comma, c.p.p., ha natura ordinatoria ed č finalizzato a disciplinare la sequenza degli atti ed il regolare svolgimento della procedura di estradizione. Per il principio di tassativitā dei mezzi di impugnazione la mancata notifica della detta richiesta dieci giorni prima della notifica dell'avviso dell'udienza davanti alla corte d'appello, non produce alcuna nullitā. Una conclusione confortata dalla disciplina del termine di dieci giorni previsto dal successivo art. 704, primo comma, per la notifica del decreto che fissa l'udienza di discussione davanti alla corte d'appello per la cui osservanza č espressamente prevista la sanzione della nullitā. (Nella specie, la Corte Suprema ha aggiunto che non sarebbe neppure ipotizzabile, come conseguenza della mancata osservanza della rituale sequenza dei due termini di dieci giorni, violazione del diritto di difesa o, comunque, nullitā assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., perché, nel termine di dieci giorni che precedettero la discussione davanti alla corte d'appello l'estradando ed il suo difensore ebbero la facoltā di compiere tutti gli atti previsti dall'art. 703, quinto comma, e comunque di eccepire le esigenze di un prolungamento dei termini quale conseguenza del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge).

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