Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 234 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Acquisizione di documenti e dati informatici

Dispositivo dell'art. 234 bis Codice di procedura penale

(1)1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Spiegazione dell'art. 234 bis Codice di procedura penale

La scelta legislativa si è occupata di tenere distinto l’ambito dei documenti da quello degli atti. I primi, che interessano il capo IV, sono formati fuori dall’ambito processuale, e devono essere acquisiti al processo per poter assumere rilevanza probatoria, mentre i secondi sono formati all’interno del procedimento.

La norma in esame permette l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche di natura privata. In questo caso è però necessario il consenso del legittimo titolare.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.