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Articolo 212 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Modalitą del confronto

Dispositivo dell'art. 212 Codice di procedura penale

1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni(1).

2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.

Note

(1) Al giudice è affidata una funzione propulsiva e di conduzione del confronto, che si sostanzia nel richiamare ai soggetti coinvolti le precedenti dichiarazioni in contrasto, ai fini di una conferma o modifica delle rispettive dichiarazioni.

Ratio Legis

Viene qui disciplinato il confronto, la cui definizione in tali termini si giustifica alla luce della volontà legislativa di definire un mezzo di prova da utilizzare prevalentemente in sede di indagini preliminari.

Spiegazione dell'art. 212 Codice di procedura penale

Per quanto concerne il mezzo di prova in esame, l’articolo precedente precisa che il confronto è ammesso solo tra persone già esaminate o interrogate, nel caso di dichiarazioni contrastanti su fatti e circostanze importanti.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione dell’istituto in questione, la norma evidenzia la funzione propulsiva del giudice, il quale può infatti richiamare le precedenti dichiarazioni, nonché invitare le parti a farsi le reciproche contestazioni, dopo che i medesimi soggetti abbiano confermato le precedenti dichiarazioni citate dal giudice. Del relativo svolgimento dovrà esserne dato riscontro, mediante apposito verbale. Nel verbale devono essere riportate sia le domande rivolte dal giudice sia le conseguenti dichiarazioni rese dai soggetti posti a confronto, unitamente a ogni altra notazione utile concernente lo svolgimento dell'atto.

In pratica, una volta introdotto l'argomento dal giudice o dalle parti, i soggetti chiamati a confrontarsi sono più o meno liberi di svolgere a loro piacimento la discussione, interrogandosi a vicenda ed introducendo a loro volta gli argomenti. Il giudice può chiaramente intervenire, ad esempio per sedare gli animi o per veicolare gli argomenti di confronto, ma solitamente si preferisce lasciare un certo margine di libertà, onde far emergere spontaneamente gli elementi probatori.

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