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Articolo 108 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Termine per la difesa

Dispositivo dell'art. 108 Codice di procedura penale

1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento(1).

2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza(2).

Note

(1) Viene comunemente definito termine a difesa e stabilito, prima della riforma avvenuta con l. 13 febbraio 2001, n. 45, in un lasso di termine non inferiore a tre giorni, ora fissato a sette giorni.
(2) Si può scendere al di sotto del termine prefissato al comma primo solo nelle suddette ipotesi e fermo restando il limite invalicabile delle ventiquattro ore.

Ratio Legis

Il termine a difesa risponde all'esigenza del difensore di prendere cognizione degli atti e informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

Spiegazione dell'art. 108 Codice di procedura penale

Si è già avuto modo di chiarire (art. 107) come la non accettazione dell'incarico da parte del difensore ha effetto con la relativa comunicazione all'autorità procedente, mentre la revoca e la rinuncia all'incarico hanno effetto fino a che la parte non risulti assistita da un nuovo difensore. Tuttavia, se il nuovo difensore, allo scopo di poter assistere in maniere informata il proprio cliente, si avvale del termine a difesa, la rinuncia e la revoca diventano efficaci solo al momento in cui scade il termine concesso.

La norma in commento stabilisce che il nuovo difensore ha diritto ad un termine di regola non inferiore a sette giorni, e questo al fine di prendere cognizione degli atti ed informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

Il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore, nemmeno quando vi è il consenso dell'imputato o del suo difensore (in caso di disaccordo, trova applicazione l'articolo 99, comma 2) e quando vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato (ossia quando si è prossimi alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, o se si è prossimi al raggiungimento del termine di prescrizione del reato).

Sulla richiesta del termine a difesa il giudice decide con ordinanza.

Massime relative all'art. 108 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 48020/2018

In materia di diritto di difesa, il termine previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, e, tuttavia, non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'udienza, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di non concedere termine a difesa al difensore di fiducia nominato il giorno prima dell'udienza, risultando agli atti, già da alcuni mesi, una istanza per la definizione del processo con il rito del patteggiamento, ed avendo l'imputato, anche successivamente, sempre confermato l'intenzione di volere definire il procedimento in questa forma).

Cass. pen. n. 15588/2017

La concessione del termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. presuppone una specifica richiesta del difensore e qualora essa manchi non sussiste l'obbligo del giudice di disporla d'ufficio, considerato che, in tal caso, imprescindibili esigenze di buona organizzazione e di ragionevole durata del processo ne esigono la prosecuzione e che il termine a difesa non può essere imposto al difensore d'ufficio senza rendere il giudice del processo giudice della difesa tecnica.

Cass. pen. n. 5255/2017

La previsione di cui all'art. 108 cod. proc. pen.- che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa - costituisce norma di stretta interpretazione, dettata a tutela dell'imputato che abbia un solo difensore; ne consegue che essa non trova applicazione nel caso in cui l'imputato nomini, nell'immediatezza dell'udienza, un secondo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il rigetto da parte del giudice di merito, della richiesta di concessione del predetto termine avanzata dal difensore di fiducia nominato, in aggiunta al precedente, la sera prima della data di celebrazione del processo).

Cass. pen. n. 19784/2015

La previsione di cui all'art. 108 c.p.p.- che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa - non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo in cui l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614 c.p.p.), mentre per quelli in camera di consiglio, regolati dall'art. 611 c.p.p., il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell'intervento sia del P.G. presso la S.C. che del difensore del ricorrente. (Fattispecie in cui la revoca di due difensori e la contestuale nomina del nuovo difensore di fiducia, proponente istanza ex art. 108 c.p.p., è intervenuta tre giorni prima dell'udienza designata per la trattazione del ricorso: nomina 7 aprile 2015, istanza, ex art. 108 c.p.p., del successivo 9 aprile, udienza fissata e celebrata il seguente 10 aprile).

Cass. pen. n. 155/2012

Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, c.p.p., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione. (Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori - posto in essere in chiusura del dibattimento, secondo una strategia non giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola funzione di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità).

Cass. pen. n. 17307/2011

È legittimo il rifiuto della concessione di un termine a difesa in caso di revoca del precedente difensore, quando quello designato dalla parte sia lo stesso professionista che l'ha assistita nel corso del processo precedentemente alla nomina di quello revocato.

Cass. pen. n. 2019/2006

La disposizione dell'art. 108 comma primo c.p.p., così come modificata dall'art. 5 della legge 6 marzo 2001 n. 60, nel prevedere che il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del provvedimento, nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono della difesa, ha riguardo esclusivamente alle situazioni che privano l'imputato del difensore in maniera stabile, ma non trova applicazione nel caso in cui il difensore d'ufficio sia chiamato a sostituire il collega temporaneamente assente.

Cass. pen. n. 20475/2002

La mancata concessione di un termine a difesa, quale previsto dall'art. 108 c.p.p., nella ipotesi di nomina di nuovo difensore (conseguente a rinunzia, revoca, incompatibilità del precedente, ovvero nella ipotesi di abbandono da parte dello stesso) determina nullità generale a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore. Ne consegue che detta nullità dev'essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p. e, quindi, al più tardi, immediatamente do po il compimento dell'atto nullo, costituito, nell'ipotesi data, dal provvedimento di diniego del termine in questione.

Cass. pen. n. 15098/2002

Nel caso in cui il nuovo difensore nominato il giorno prima dell'udienza, in sostituzione del difensore revocato, faccia richiesta di termini a difesa, il provvedimento di diniego posto in violazione dell'art. 108 c.p.p., integra una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato, ma non deriva dall'assenza del difensore, sicché deve essere dedotta ai sensi dell'art. 182 c.p.p. dal difensore presente subito dopo il compimento dell'atto di diniego essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 e ss. c.p.p.

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