1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale(1).
Note
(1)
Tale articolo è stato introdotto dall'art. 12 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005 n. 155 recante norme in materia di terrorismo.