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Articolo 562 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Trasformazione del rito

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 562 Codice di procedura penale

Articolo abrogato dall'art. 44, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

[1. Nel corso dell’udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l’udienza davanti al giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti.

2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall’art. 555 comma 1 lett. e), f) e g).

3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell’udienza.]

Massime relative all'art. 562 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 4530/1999

In caso di trasformazione del rito abbreviato, se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, non č necessaria l'emanazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio se la data dell'udienza fissata nel decreto di citazione originario, emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.p., consente di rispettare comunque il termine massimo di venti giorni previsto dall'art. 562 comma 1 c.p.p.

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