Articolo abrogato dall'art. 44, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.
[1. Nel corso dell’udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l’udienza davanti al giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti.
2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall’art. 555 comma 1 lett. e), f) e g).
3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell’udienza.]