1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione [633], il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.
1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione [633], il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.