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Articolo 625 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Rescissione del giudicato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 625 ter Codice di procedura penale

Articolo abrogato dall'art. 1, comma 70, Legge 23/06/2017, n. 103 con decorrenza dal 03/08/2017

[(1)1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo(2).

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.]

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 11, comma 5, della l. 28 aprile 2014, n. 67 e soppresso dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(2) Si tratta dell'inedito istituto della rescissione, rimedio straordinario revocatorio del giudicato, che permette all'interessato, che abbia avuto conoscenza del processo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o applicativa di misura di sicurezza, di richiedere alla Corte di cassazione di rescindere il giudicato ovvero di revocare la sentenza provando che la propria assenza sia dovuta a una incolpevole ignoranza del processo.

Ratio Legis

La norma in esame rappresenta un raccordo in materia di impugnazioni con la serie di disposizioni introdotte dalla medesima legge di riforma al fine di ridefinire, nel suo complesso, la disciplina del processo penale nei casi di mancata costituzione in giudizio dell’imputato.

Massime relative all'art. 625 ter Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 25996/2018

In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente preclusione al ricorso di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia ricevuto notizia del procedimento nella sola fase investigativa e non anche in quella processuale. (Fattispecie nella quale all'indagato, residente all'estero, era stato regolarmente notificato l'invito ad eleggere domicilio ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen.)

Cass. pen. n. 7485/2018

In tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento.

Cass. pen. n. 14787/2017

In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che sussistesse tale ignoranza incolpevole che giustificasse la invocata rescissione, nell'ipotesi in cui, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia domiciliatario, l'imputata, arrestata in flagranza, non provvedeva alla nomina di un diverso difensore, né al mutamento del luogo di elezione del domicilio).

Cass. pen. n. 10000/2017

La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen., quando è presentata in relazione a processo contumaciale nei confronti di soggetto irreperibile definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, è inammissibile, né la stessa può essere qualificata quale richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione o incidente di esecuzione, giacché ontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell'istituto della rescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione.

Cass. pen. n. 45851/2016

È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata, con atto sottoscritto dal condannato, mediante spedizione postale di raccomandata A/R da parte del difensore, insieme all'atto di nomina ed alla procura speciale rilasciatagli, attesa l'esplicita disciplina in proposito dettata dall'art. 625 ter, comma secondo, cod. proc. pen., che contempla la "presentazione personale" dell'istanza nella cancelleria del giudice competente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la straordinarietà del mezzo di impugnazione non ammette deroghe alla prescritte formalità di presentazione).

Cass. pen. n. 12445/2016

La rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen. non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poichè, ai sensi degli artt. 420 bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro evidenziato il corretto esercizio del mandato con la partecipazione all'udienza).

Cass. pen. n. 36848/2014

Il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625 ter c.p.p., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione.

L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625 ter c.p.p., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420 bis c.p.p., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, c.p.p. nel testo previgente.

Sulla richiesta di rescissione del giudicato, di cui all'art. 625 ter c.p.p., la Corte di cassazione delibera secondo la procedura camerale non partecipata - disciplinata dall'art. 611 c.p.p. - e può disporre la sospensione della esecuzione della decisione impugnata.

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