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Articolo 685 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Uffici del casellario giudiziale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 685 Codice di procedura penale

Titolo abrogato dall'art. 52, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

[1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l'iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.

2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all'estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.]

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