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Articolo 441 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Licenziamento del socio della cooperativa

Dispositivo dell'art. 441 ter Codice di procedura civile

(1)Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 441 ter Codice di procedura civile

La norma in esame, introdotta dall'art. 3, 32° co., D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 ed in vigore per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023) disciplina le controversie aventi ad oggetto la impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anch’esse assoggettate alle norme di cui agli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile

Trattasi di norma con la quale il legislatore della riforma ha voluto razionalizzare e unificare le norme processuali regolanti le controversie in materia di licenziamenti, risultando qui affermata espressamente la competenza del giudice del lavoro e l’applicabilità delle norme del rito del lavoro non solo con riferimento alle controversie aventi ad oggetto il licenziamento di soci di cooperative, ma anche con riferimento alle controversie relative all’impugnazione del provvedimento di esclusione del socio cooperatore dalla società (allorchè il rapporto di lavoro dipenda dalla qualità di socio).

In realtà, è questo un principio ormai ampiamente riconosciuto in giurisprudenza, la quale in diverse occasioni ha affermato la prevalenza della competenza del giudice del lavoro in materia di licenziamenti rispetto alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, e ciò non solo con riferimento alle domande di impugnazione di licenziamento del socio cooperatore, ma anche con riferimento alle domande relative alla contestazione dell’eventuale cessazione del rapporto sociale, da intendersi connesse e quindi attratte dalla competenza del giudice del lavoro.

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