La norma in esame, introdotta dall'art. 3, 32° co., D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 ed in vigore per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023) disciplina le controversie aventi ad oggetto la
impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anch’esse assoggettate alle norme di cui agli artt.
409 e seguenti del codice di procedura civile
Trattasi di norma con la quale il legislatore della riforma ha voluto razionalizzare e unificare le norme processuali regolanti le controversie in materia di licenziamenti, risultando qui affermata espressamente la
competenza del giudice del lavoro e l’applicabilità delle norme del rito del lavoro non solo con riferimento alle controversie aventi ad oggetto il
licenziamento di soci di cooperative, ma anche con riferimento alle controversie relative all’impugnazione del provvedimento di esclusione del socio cooperatore dalla società (allorchè il rapporto di lavoro dipenda dalla qualità di socio).
In realtà, è questo un principio ormai ampiamente riconosciuto in giurisprudenza, la quale in diverse occasioni ha affermato la prevalenza della competenza del giudice del lavoro in materia di licenziamenti rispetto alla competenza delle
sezioni specializzate in materia di impresa, e ciò non solo con riferimento alle domande di impugnazione di
licenziamento del socio cooperatore, ma anche con riferimento alle domande relative alla contestazione dell’eventuale cessazione del rapporto sociale, da intendersi connesse e quindi attratte dalla competenza del giudice del lavoro.