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Articolo 473 bis 59 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso

Dispositivo dell'art. 473 bis 59 Codice di procedura civile

(1)I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del Codice Civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 59 Codice di procedura civile

Il richiamo della nuova disposizione all’art. 48 del c.c. si intende fatto ai provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.
Per provvedimenti conservativi devono intendersi quei provvedimenti che mirano a conservare lo stato dei fatti in corso di causa ovvero a preservare il patrimonio (ne costituisce un esempio il sequestro conservativo).

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