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Articolo 473 bis 53 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti del presidente

Dispositivo dell'art. 473 bis 53 Codice di procedura civile

(1)Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 53 Codice di procedura civile

La norma riproduce integralmente la disposizione dell’ormai abrogato art. 713 del c.p.c..
In seguito al deposito del ricorso introduttivo, il Presidente nomina il giudice relatore il quale, a sua volta, fisserà l’udienza dinnanzi a sé per la comparizione del ricorrente, dell’ interdicendo e dell’ inabilitando nonché del suo coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore.
Sebbene si continui a prevedere che debba essere il Presidente a fissare la data della prima udienza di comparizione, di fatto tale attività, per esigenze di maggiore praticità organizzativa, nella maggior parte dei Tribunali è da sempre delegata allo stesso relatore.

Per quanto riguarda la comparizione delle altre parti, va ricordato che nei procedimenti di interdizione o inabilitazione, i parenti e gli affini dell' interdicendo o dell' inabilitando (da indicare ex art. 473 bis 52 del c.p.c. nel ricorso introduttivo) non hanno qualità di parti in senso tecnico-giuridico, né sono litisconsorti, ma svolgono funzioni meramente consultive, rappresentando una fonte di informazione per il giudice.
Da ciò se ne fa conseguire che la loro partecipazione al giudizio va inquadrata nell'ambito dell' intervento volontario a carattere necessariamente adesivo (delle ragioni dell' istante o del soggetto della cui capacità si discute).
Inoltre, va anche fatto osservare che tali soggetti, non essendo assimilabili al convenuto in giudizio, non sono legittimati a svolgere difese né a sollevare eccezioni.

Sia il ricorso che il decreto di fissazione dell’udienza dovranno essere notificati, a cura di parte ricorrente, alle persone indicate nello stesso decreto ed entro il termine ivi fissato a tale scopo da parte del giudice relatore; inoltre, il decreto di fissazione dell’udienza deve essere preventivamente comunicato a cura della Cancelleria al pubblico ministero.

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