La norma riproduce integralmente la disposizione dell’ormai abrogato
art. 713 del c.p.c..
In seguito al
deposito del ricorso introduttivo, il Presidente nomina il giudice
relatore il quale, a sua volta, fisserà l’udienza dinnanzi a sé per la
comparizione del
ricorrente, dell’ interdicendo e dell’ inabilitando nonché del suo coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore.
Sebbene si continui a prevedere che debba essere il Presidente a fissare la data della prima udienza di comparizione, di fatto tale attività, per esigenze di maggiore praticità organizzativa, nella maggior parte dei Tribunali è da sempre delegata allo stesso relatore.
Per quanto riguarda la comparizione delle altre parti, va ricordato che nei procedimenti di
interdizione o
inabilitazione, i parenti e gli affini dell' interdicendo o dell' inabilitando (da indicare ex
art. 473 bis 52 del c.p.c. nel ricorso introduttivo) non hanno qualità di parti in senso tecnico-giuridico, né sono litisconsorti, ma svolgono funzioni meramente consultive, rappresentando una fonte di informazione per il giudice.
Da ciò se ne fa conseguire che la loro partecipazione al giudizio va inquadrata nell'ambito dell' intervento volontario a carattere necessariamente adesivo (delle ragioni dell' istante o del soggetto della cui capacità si discute).
Inoltre, va anche fatto osservare che tali soggetti, non essendo assimilabili al
convenuto in giudizio, non sono legittimati a svolgere difese né a sollevare eccezioni.
Sia il ricorso che il decreto di fissazione dell’udienza dovranno essere notificati, a cura di parte ricorrente, alle persone indicate nello stesso decreto ed entro il termine ivi fissato a tale scopo da parte del giudice relatore; inoltre, il
decreto di fissazione dell’udienza deve essere preventivamente comunicato a cura della
Cancelleria al
pubblico ministero.