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Articolo 473 bis 48 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Produzioni documentali

Dispositivo dell'art. 473 bis 48 Codice di procedura civile

(1)Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473 bis 12, terzo comma.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 48 Codice di procedura civile

Con la norma in esame il legislatore della Riforma intende uniforma la disciplina in materia eliminando le precedenti diversità anche riguardo ai documenti che debbono essere prodotti in sede di deposito degli atti introduttivi nei procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento delle unioni civili regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelli di modifica delle relative condizioni.

In particolare, viene qui disposto che in tutti i suddetti procedimenti, qualora vengano formulate domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso e alla comparsa devono essere allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

In forza di questa disposizione si intende agevolare l’attività della prima udienza, consentendo al giudice di avere già in tale sede un chiaro quadro della situazione reddituale e patrimoniale delle parti e così, tentare una conciliazione, o comunque poter adottare provvedimenti provvisori senza dover concedere differimenti al fine di consentire l’acquisizione o la produzione della documentazione necessaria.

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