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Articolo 473 bis 51 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento su domanda congiunta

Dispositivo dell'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile

(1)La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473 bis 47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.

A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473 bis 12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile

L’atto introduttivo riveste sempre la forma del ricorso e dovrà essere sottoscritto personalmente dalle parti.
Per quanto concerne il contenuto del ricorso, questo dovrà contenere le indicazioni di cui al primo comma dell’art. 473 bis 12 del c.p.c., 1°co., n. 1, 2, 3 e 5, e 2° comma, quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
E’ riconosciuta alle parti la facoltà di regolare in tutto o in parte i propri rapporti patrimoniali.

Da un punto di vista procedurale, la norma riconosce alle parti la facoltà di chiedere che l’udienza si svolga a trattazione scritta.
In questo caso le parti devono chiedere, nello stesso ricorso, che l’udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, dichiarando altresì di non volersi riconciliare. A tal fine devono altresì allegare i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte e i provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria o altra autorità nei confronti del minore, in forza del richiamo al terzo comma dell’art. 473 bis 13 del c.p.c..

Qualora le parti non vogliano avvalersi della trattazione scritta, il Presidente del Collegio (a cui il ricorso sarà assegnato, in base ai criteri tabellari adottati dal Tribunale) fisserà con decreto l’udienza davanti al giudice relatore designato, trasmettendo preventivamente gli atti al PM per il parere, il quale dovrà essere comunicato almeno tre giorni prima dell’udienza.
A tale udienza il giudice relatore dovrà sentire le parti ed accertare la loro volontà di non riconciliarsi; potrà inoltre chiedere i chiarimenti necessari ed invitare le parti a depositare la documentazione patrimoniale e reddituale prevista dal terzo comma dell’art. 473 bis 12 c.p.c., qualora non l’abbiano già prodotta.

La decisione, all’esito dell’udienza, è rimessa in ogni caso al Collegio che potrà omologare o ratificare gli accordi raggiunti dalle parti, con provvedimento che avrà forma di sentenza.
Qualora vi siano figli minori, il Collegio dovrà comunque accertare che le condizioni previste nell’accordo rispondano all’ interesse dei figli potendo, nel caso di valutazione negativa, fissare udienza per la comparizione delle parti, alle quali proporrà le modifiche ritenute necessarie.

Il quinto comma disciplina infine le domande congiunte di modifica dei provvedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e alla contribuzione al loro mantenimento o al mantenimento dell’altra parte.
La domanda dovrà essere proposta anche in questi casi con ricorso, il quale dovrà rispettare i requisiti di cui al comma primo e secondo.

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