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Articolo 473 bis 29 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Modificabilitā dei provvedimenti

Dispositivo dell'art. 473 bis 29 Codice di procedura civile

(1)Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 29 Codice di procedura civile

Quello qui espresso costituisce un principio generalmente riconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano, ovvero il principio secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole devono intendersi sempre emanati rebus sic stantibus, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi nel corso del processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione.

Un successivo mutamento di tale quadro di riferimento e soprattutto la sopravvenienza di nuove circostanze può evidentemente contribuire ad alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti sono stati assunti, con conseguente necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.

La norma in esame è volta proprio ad introdurre un rito unitario per i procedimenti di modifica dei provvedimenti, anche definitivi, pronunciati in tema di rapporti personali o patrimoniali tra le parti o afferenti la prole.

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