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Articolo 473 bis 26 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Nomina di un esperto su richiesta delle parti

Dispositivo dell'art. 473 bis 26 Codice di procedura civile

(1)Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.

Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 26 Codice di procedura civile

Con la nomina di un esperto prevista da questa norma il legislatore della Riforma ha inteso far fronte a tutte quelle situazioni particolari che spesso si presentano nel corso del procedimento e che le parti, pur volendolo, non sono in grado di risolvere in autonomia (si pensi, per fare un esempio, al caso del figlio in tenera età ed all’emersione di resistenze da parte del genitore convivente a consentire a libere frequentazioni da parte dell’altro); il ricorso alla figura qui prevista, per la cui nomina occorre che la relativa istanza pervenga o abbia l’assenso di tutte le parti, può consentire di assistere l’autorità giudicante ai sensi dell’art. 337 ter del c.p.c.

In questo contesto, di conflittualità assente o ridotta, il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare uno o più ausiliari per intervenire sul nucleo familiare al fine di risolvere i conflitti tra le parti, prestare ausilio ai minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
L’ausiliario, inquadrabile tra quelli a cui fa riferimento l’art. 68 del c.p.c. e da scegliersi tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio o anche al di fuori di esso, relazionerà, nei termini anche periodici fissati dal giudice, sull’attività svolta in riferimento agli obiettivi affidatigli dal giudice; sempre nei termini fissati dal giudice, le parti potranno a loro volta depositare note scritte.

Per tutta la durata dell’intervento il giudice procedente conserva un ruolo di controllo e di guida dell’intervento di sostegno, ciò che si desume chiaramente dal terzo comma, nella parte in cui si precisa che, in caso di questioni sui poteri e sui limiti dell’incarico conferito, sia l’ausiliario che le parti potranno rivolgersi al giudice, il quale adotterà i provvedimenti opportuni.

Nulla viene detto in relazione al momento del processo in cui si può fare ricorso all’esperto. Nel silenzio della legge, si ritiene che questa figura possa intervenire già nella prima udienza e fino alla sentenza, anche in appello.
Infine va osservato che, poiché il presupposto della nomina risiede nel consenso di entrambi i genitori, si ritiene che questo debba permanere per tutta la durata dell’incarico e che sarà possibile per il genitore revocare in qualunque momento e purchè motivatamente il consenso già prestato.

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