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Articolo 473 bis 25 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Consulenza tecnica d'ufficio

Dispositivo dell'art. 473 bis 25 Codice di procedura civile

(1)Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.

Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.

Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 25 Codice di procedura civile

Con questa norma il legislatore ha voluto attribuire un importante rilievo all’ausilio che un professionista esterno, esperto in altri settori, può fornire al giudice onde questi possa adottare i provvedimenti più opportuni nell’ambito della fase istruttoria del nuovo procedimento in materia di persone, famiglia e minorenni.

Nel disporre la consulenza tecnica d’ufficio, il giudice deve innanzi tutto scegliere il consulente che sia dotato di specifica competenza in relazione ai compiti da affidargli, precisando l’oggetto ed i limiti dell’incarico che gli conferisce.
Precisa l’ultimo comma della norma che la relazione del consulente dovrà tenere debitamente distinte le circostanze (i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi) dalle opinioni (le valutazioni da lui formulate), avendo comunque obbligo di indicare le metodologie e i protocolli seguiti ed, eventualmente, di proporre interventi a sostegno del nucleo familiare e del minore.
Infine, in considerazione della delicatezza del compito affidatogli, la medesima norma dispone che quando le indagini coinvolgono direttamente il minore, il consulente dovrà svolgerle in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e che siano adeguate alla sua età.

L’art. 152 sexies delle disp. att. c.p.c. si occupa di regolamentare le tempistiche delle operazioni peritali e sancisce l’obbligo per il consulente di depositare tutti i documenti utilizzati, comprese le registrazioni audio visive relative al minore.

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