La norma in esame, rubricata “
Composizione dell’organo giudicante”, attribuisce al
Tribunale in composizione collegiale, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, la facoltà di delegare ad un membro del
collegio le fasi del processo, quali la trattazione e l’istruzione.
Tenuto conto, dunque, che il giudice delegato dal collegio potrà adottare anche autonomamente atti di istruzione o decisione provvisorie, nei diversi articoli con cui viene regolato il procedimento uniforme in materia di persone, minorenni e famiglie vengono individuati in modo puntuale i poteri allo stesso attribuiti.
Solo a titolo esemplificativo, rinviandosi poi per la disciplina di dettaglio all’intero Capo I, il giudice relatore potrà:
- nominare, nei casi previsti il
curatore speciale del minore ovvero il
tutore provvisorio;
- esercitare gli ampi poteri d’ufficio riconosciutigli per il caso in cui debbano essere adottati provvedimenti in materia di minori;
- condurre l’ascolto del minore;
- adottare i provvedimenti indifferibili;
- tenere l’udienza di comparizione personale delle parti, all’esito della quale adottare i provvedimenti provvisori;
- ammettere istanze istruttorie, CTU, delegare indagini ai servizi socio assistenziali;
- tenere le ulteriori udienze istruttorie necessarie per giungere alla decisione;
- modificare i provvedimenti provvisori ricorrendone i presupposti.
La scelta di potersi avvalere di tale delega appare dettata dalla necessità di assicurare maggiore celerità e speditezza nella trattazione dei procedimenti in esame e, almeno sotto un profilo meramente teorico, non dovrebbe comportare una riduzione delle tutele delle parti.
Infatti, a differenza di quanto risultava previsto dalla normativa previgente alla Riforma Cartabia (ove né i provvedimenti provvisori emessi dal
giudice istruttore nei procedimenti di separazione e divorzio né i provvedimenti provvisori emessi nell’ambito dei procedimenti camerali erano reclamabili), adesso si prevede la possibilità di proporre
reclamo avverso tutti i provvedimenti provvisori adottati dal giudice all’esito della prima udienza di comparizione delle parti nonché avverso tutti quelli emessi in corso di causa, qualora abbiano contenuti decisori particolarmente incidenti sui diritti dei minori.
Ne costituisce un esempio il provvedimento con cui viene disposto il mutamento di collocamento prevalente per il minore dall’abitazione di un genitore a quella dell’altro, ovvero il provvedimento con cui si autorizza la modifica della residenza abituale da un comune all’altro.
Pertanto, può dirsi che al beneficio della maggiore celerità nella trattazione del procedimento, con superamento della collegialità per l’adozione dei
provvedimenti istruttori e provvisori, si accompagna un ampliamento delle tutele derivante dal riconoscimento della possibilità di proporre reclamo anche avverso determinati provvedimenti provvisori per i quali prima non era prevista alcuna forma di controllo immediato da parte del giudice.
Il secondo comma tiene a precisare che davanti al Tribunale per i minorenni (la cui attività cesserà nell’arco temporale di due anni) e nei procedimenti aventi ad oggetto la
responsabilità genitoriale, potranno essere delegati ai giudici onorari solo specifici adempimenti, restando in ogni caso riservati ai giudici togati l’ascolto del minore, l’assunzione delle testimonianze e gli altri atti espressamente riservati al giudice.
Infine, la norma si conclude precisando che le udienze più rilevanti, come la prima, l’ultima e quelle all’esito delle quali vengono assunti
provvedimenti temporanei, devono essere tenute davanti al collegio o al giudice relatore.