L’art. 3, comma 33 del D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (Riforma Cartabia), dando attuazione all’art. 1, comma 23, lett. a) della Legge 26.11.2021 n. 206 (legge delega), introduce nel Libro II del codice di procedura civile il nuovo Titolo IV bis, con il quale viene disciplinato il rito unico per le controversie in materia di persone, minori e
famiglia.
Si è voluti così uscire da quella frammentazione di riti che caratterizzava il precedente sistema delle controversie familiari, prevedendo un unico processo differenziato in considerazione della particolarità della materia.
Il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie sarà unico organo giurisdizionale con composizione monocratica e sede circondariale per il
primo grado di giudizio, mentre avrà composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado.
Presso tale organo giurisdizionale saranno incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile, attualmente di competenza del Tribunale ordinario, del
Tribunale per i minorenni e del
Giudice Tutelare.
In assenza di espressa esclusione, nell’ambito del rito unificato vanno anche inserite le controversie in materie di
alimenti, con la conseguenza che andrà a ricadere in questa tipologia di procedimento anche la controversia alimentare tra conviventi, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 76/2016 (ovvero la legge con la quale sono state istituite, regolandole, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto tra etero e omosessuali).
Sono esclusi, invece, dal campo di applicazione delle norme introdotte con questo nuovo titolo, i seguenti procedimenti:
- quelli volti alla dichiarazione di adottabilità (art. 21, 3° co., L. 4.5.1983, n. 184, come modificata dall’art. 18, L. 28.3.2001 n. 149);
- quelli di adozione di minori di età (e non di affido familiare), i quali restano di competenza del Tribunale per i Minorenni, per passare in seguito alla competenza del Tribunale per le persone in composizione distrettuale.
L’attuale Tribunale per i Minorenni si trasformerà in sezione distrettuale, alla quale saranno assegnate le adozioni, i procedimenti penali e la materia di protezione internazionale e cittadinanza.
La stessa sezione si occuperà, inoltre, del riesame di tutti i provvedimenti, sia definitivi che provvisori, con contenuto decisorio che verranno emessi dalle sezioni circondariali.
- i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni di cui al D.L. 17.2.2017 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017 n. 46, istitutivo delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’
Unione Europea ed immigrazione. Per questi ultimi procedimenti continueranno a trovare applicazione le norme sul rito camerale, ovvero il procedimento in
camera di consiglio.