Articolo abrogato dall'art. 46, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.
Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.]