Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 673 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sequestro in corso di causa

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 673 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 89 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa. Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza è proposta all'istruttore [168bis, 359] oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso [295 ss.] o interrotto [299 ss.], al presidente del tribunale o della corte. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato [681]. Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato. Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente [680 5, 681 3].]

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!