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Articolo 127 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Udienza mediante collegamenti audiovisivi

Dispositivo dell'art. 127 bis Codice di procedura civile

(1)Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati(2).

Note

(1) Disposizione introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), il quale ha disposto (con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi".
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023"; - (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data".

Spiegazione dell'art. 127 bis Codice di procedura civile

L’articolo 127 bis c.p.c., rubricato “Udienza mediante collegamenti audiovisivi”, prevede al primo comma la facoltà per il giudice di disporre lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Si esclude, dunque, la possibilità di tenere udienza in videoconferenza quando occorra escutere testimoni, sommari informatori e, in generale, allorchè si renda necessaria la presenza all’udienza di soggetti ulteriori rispetto a quelli elencati nello stesso primo comma.
La disposizione precisa che l’udienza mediante collegamenti audiovisivi è consentita anche per l’udienza pubblica, e ciò con il chiaro intento di prevenire dubbi interpretativi; proprio con riferimento a quest’ultima, l’art. 196 duodecies delle disp. att. c.p.c. rinvia a provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, affinché ne sia garantita la pubblicità.

Il secondo comma disciplina i termini entro i quali il provvedimento del giudice che dispone lo svolgimento dell’udienza con collegamenti audiovisivi va comunicato alle parti, nonchè l’esercizio della facoltà di opposizione attribuita alle medesime parti.
In particolare si prevede che il provvedimento deve essere comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza e che ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza.
A seguito di tale richiesta, il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

Viene espressamente prevista la non impugnabilità del decreto con il quale il giudice decide in ordine all’istanza proposta dalle parti, volendosi in questo modo evitare che il procedimento possa essere rallentato.
È anche prevista la possibilità che sia disposta un’udienza mista, ovvero in presenza per le parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti; in questo caso, comunque, viene fatta salva la possibilità di partecipare in presenza anche per le parti che non avevano avanzato la relativa richiesta.

Il terzo comma, infine, dispone che, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i termini di cui al secondo comma possano essere abbreviati dal giudice, il quale tuttavia dovrà dare atto nel provvedimento delle ragioni che vengono addotte alla base dell’abbreviazione.
La disciplina dell’udienza con collegamento audiovisivo è poi completata attraverso l’introduzione, nelle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, del nuovo art. 196 duodecies delle disp. att. c.p.c..

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