[La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.
A richiesta della parte autorizzata la corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda.
Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale.]