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Articolo 205 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione

Dispositivo dell'art. 205 Codice di giustizia contabile

1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

2. Per il procedimento si applica l'articolo 190, comma 6.

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