1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.
2. L'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:
- a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata(1).
3. L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.
4. La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici.
5. Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.
6. L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell'istante, all'altra parte.