1. L'udienza č fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dal deposito dell'atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.
2. Almeno venti giorni prima dell'udienza, il decreto č comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione č sollevata.
3. L'atto di deferimento del presidente della Corte dei conti č comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite.
4. L'atto di deferimento del procuratore generale č notificato a cura di quest'ultimo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, agli avvocati delle parti costituite.
5. Il procuratore generale e le parti hanno facoltā di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza.
6. L'atto di deferimento č comunicato, altresė, al giudice della causa in relazione alla quale la questione č sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale.