1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato(1).
2. La sospensione può essere altresì disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio ed è comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.
3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 è ammesso il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.