1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, č aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.
2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, puō rinviarla ad altra data.
3. Il rinvio č disposto con ordinanza a verbale o con decreto.
4. Se il rinvio č disposto d'ufficio prima della data di udienza, di esso č data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.
5. Il rinvio deliberato a verbale č considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.