1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa , quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione(1).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.