1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza(1).
2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 98 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.