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Articolo 65 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Nullitą degli atti istruttori del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 65 Codice di giustizia contabile

1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 28 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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