1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti(1).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 28 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.