1. Il pubblico ministero può disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità(1).
2. Il decreto è notificato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l'audizione personale, con l'avvertenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l'articolo 249 del codice di procedura civile.
3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56.
4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che è rinviata a nuova data.
5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.