1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l'articolo 103 del codice di procedura penale.
2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti.
3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini.
4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti con decreto motivato; copia del decreto è consegnata al soggetto che ha l'attuale disponibilità del luogo o della cosa ispezionati.
5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell'ispezione e dell'accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale è rilasciata al soggetto di cui al comma 4.
6. Il pubblico ministero può altresì delegare le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1.
7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione.