1. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256 bis e 256 ter del codice di procedura penale.
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna può essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.
3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti e dei documenti non esibiti(1).
4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.