1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza(1).
2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.
3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto competente. Quando la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 118 davanti al giudice indicato come competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite(2).
4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente(3).