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Articolo 127 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Stazione radioelettrica

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 127 Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo abrogato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

[1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa.]

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