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Articolo 126 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 08/05/2024]

Concessione dei diritti individuali di uso

Dispositivo dell'art. 126 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza č subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.

2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.

3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche č consentito a sussidio di attivitā industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.

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