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Articolo 88 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Separazione funzionale

Dispositivo dell'art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. L'Autorità, qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale e conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluse le altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure(1).

2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorità presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo:

  1. a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorità descritti al comma 1;
  2. b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti;
  3. c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorità, sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;
  4. d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.

3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi:

  1. a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;
  2. b) l'individuazione dei beni dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;
  3. c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
  4. d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
  5. e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
  6. f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.

4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 79, comma 3, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. Sulla base di detta analisi, l'Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33.

5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79 comma 2.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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